ART. 1
È costituita una Associazione scientifica denominata “Italian Committee for the Study of Autogenic Therapy (I.C.S.A.T.). I centri
(scuole, sede locali, associazioni) per la formazione, la didattica e/o lo studio, la ricerca e la divulgazione, regolarmente riconosciuti dall’I.C.S.A.T., vengono inseriti negli apposti elenchi dell’albo I.C.S.A.T. Se per due anni consecutivi non partecipano alla vita associativa dell’I.C.S.A.T., a seconda delle loro finalità istituzionali, non verranno menzionati nell’albo. La decisione spetta al Consiglio di Presidenza e, in caso di contestazione, all’assemblea statutaria dei soci. La sede legale e la sede operativa vengono notificate nel regolamento interno; attualmente coincidono, e sono ubicate presso la sede dello Studio del
Direttore, a Ravenna in via Pasolini n. 60.

ART. 2
L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

ART. 3
L’Associazione si ispira ai principi dell’I.C.A.T. (International Committee for Autogenic Training, Autogenic Therapy and Autogenic Psychotherapy) di cui segue gli orientamenti e le raccomandazioni.

ART. 4
Le finalità dell’Associazione sono le seguenti:
a) contribuire agli studi sul Training Autogeno di I.H. Schultz e più in particolare sul sistema psicoterapeutico denominato “Psicoterapia Autogena o Psicoterapia Bionomica”, diffondendone la conoscenza mediante convegni, seminari, pubblicazioni e ricerche scientifiche;
b) promuovere corsi di formazione in “Psicoterapia Autogena o Bionomica” di I.H. Schultz (o corsi di perfezionamento e aggiornamento per chi già opera con essa). Con la denominazione “Psicoterapia Autogena o Psicoterapia Bionomica” si intende un sistema costituito da Training Autogeno di Base (o Somatico) e Training Autogeno Avanzato sia come proposto da I.H. Schultz, sia come elaborato in varie forme dai suoi allievi. Metodi e tecniche del sistema “Training Autogeno” hanno per oggetto di intervento l’unità psicosomatica dell’individuo e hanno finalità sia terapeutiche sia rivolte allo sviluppo armonico delle capacità e possibilità della persona. L’I.C.S.A.T. attenderà a tali attività di formazione sia con propria organizzazione creata ad hoc, sia mediante Centri e Didatti da esso autorizzati.
L’Autorizzazione (fatta eccezione per i Centri, le Associazioni, le Scuole, i Soci, già autorizzati a svolgere attività didattiche e pertanto notificati nell’Albo I.C.S.A.T.) è subordinata ad una specifica delibera del Consiglio di Presidenza su richiesta dell’interessato. I Centri o i Didatti autorizzati dovranno attenersi, in questa loro specifica attività didattica, a precise norme programmatiche contenute nel regolamento. La non ottemperanza a quanto detto può costituire motivo di revoca dell’autorizzazione da parte del Consiglio di Presidenza che, prima di emettere il verdetto, ha l’obbligo di convocare, per sentirlo, l’interessato e successivamente di concedere l’eventuale appello al Consiglio dei Probiviri; il parere di quest’ultimo
sarà definitivo;
c) tenere, sempre aggiornato, un Albo di tutti coloro che, pur provenendo da scuole diverse di Training Autogeno e Psicoterapia Autogena, e da Nazioni diverse, operano con Training Autogeno e Psicoterapia Autogena, in campo psicoterapico, medico, psicologico, psicopromozionale e hanno ottenuto l’iscrizione all’I.C.S.A.T. Tale Albo sarà inviato, ogni anno, agli Ordini Professionali, Enti ed Associazioni di categoria nei limiti consentiti e con le modalità indicate dalle norme in vigore;
d) di collaborare con cattedre, scuole di specializzazione universitarie e con centri, pubblici o privati, italiani e stranieri aventi le stesse finalità dell’I.C.S.A.T. o finalità complementari, purché da quest’ultimo ritenuti idonei sul piano scientifico e organizzativo.

ART. 5
Si può appartenere all’I.C.S.A.T. in qualità di:
A) Soci Fondatori;
B) Soci Ordinari;
C) Soci Onorari;
D) Soci Didatti.
A) I Soci Fondatori sono coloro che hanno dato vita all’Associazione e in quanto tali non sono sostituibili. Essi si rendono garanti che venga conservato, anche attraverso i vari adeguamenti ai tempi dell’Associazione, lo spirito originario di Associazione a prevalenti finalità scientifiche; a tale fine, fin dal primo statuto i Soci Fondatori hanno attribuito a se stessi il compito sia di eventuali revisioni dello statuto, (cosa che faranno, dall’entrata in vigore del presente, sentito il parere dell’Assemblea Generale dei Soci), sia di scegliere alcuni Soci per completare il Consiglio di Presidenza. Tale Consiglio, dal presente statuto, avrà anche un membro nominato dal Consiglio di Coordinamento (art. 13.f). I Soci Fondatori fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza.
B) I Soci Ordinari si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci ordinari Psicoterapeuti;
b) Soci Ordinari medici;
c) Soci Ordinari Psicologi;
d) Soci Ordinari Operatori di formazione.
I Soci Ordinari sono coloro che:
a) hanno titoli a norma di legge, in vigore nel paese di appartenenza, per la qualifica scientifica di: Psicoterapeuti, Medici,
Psicologi e Operatori nel campo della formazione e operano utilizzando quegli strumenti propri del Training Autogeno e
della Psicoterapia Autogena o da essi derivati, applicabili nell’ambito delle loro specifiche competenze previste per la legge;
b) hanno seguito un idoneo corso per una specifica specializzazione, a seconda della loro categoria, svolto da un Centro o da un Didatta autorizzato (art. 4.b);
c) hanno superato l’esame di iscrizione all’albo I.C.S.A.T. secondo le norme prescritte dal regolamento. Si precisa che:
• I Soci ordinari Psicoterapeuti sono quelli che, nel loro ambito professionale, utilizzano il vasto complesso sistema psicoterapicodenominato ”Psicoterapia Autogena o Bionomica”.
• I Soci Ordinari Medici (medici non psicoterapeuti) utilizzano il Training Autogeno nelle modalità applicative indirizzate
specificamente per applicazioni mediche.
• I Soci Ordinari Psicologi (psicologi non psicoterapeuti) utilizzano il Training Autogeno nelle modalità utili per le applicazioni
previste dall’art. 1) della legge per gli psicologi n. 56 del 18/02/1989; «[…] per la prevenzione […] le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persone […]».
• I Soci Ordinari Operatori di Formazione utilizzano settori delimitati delle tecniche autogene, come precisato nel regolamento
interno, applicandole limitatamente agli ambiti previsti per legge nel loro specifico settore di formazione: psicopedagogico,
artistico, sportivo, culturale, sociale, ludico, ecc.
C) I Soci Onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere assurte a particolare rinomanza nel campo degli studi sul Training Autogeno e sulla Psicoterapia Autogena o Bionomica. Essi sono nominati dal Consiglio di Presidenza con voto unanime. Possono essere altresì scelti come Soci Onorari coloro i quali abbiano meritato particolari benemerenze da parte dell’I.C.S.A.T. per iniziative promozionali dello stesso.
D) I Soci Didattici (fatti salvo coloro che già sono autorizzati a svolgere attività didattiche per effetto di precedente riconoscimento da parte dell’I.C.S.A.T.) sono coloro che sono abilitati ad effettuare didattica di Training Autogeno e Psicoterapia Autogena e possono accedere a tale qualifica:
a) seguendo l’apposito iter descritto dal Regolamento;
b) per nomina del Consiglio di Presidenza con voto unanime del medesimo.

ART. 6
Ogni Socio si impegna ad operare in armonia con le finalità dell’Associazione e ad attenersi alle norme deontologiche previste dal Regolamento. Il Socio cessa di far parte dell’Associazione nei casi di:
a. dimissioni;
b. morosità;
c. indegnità.
Le dimissioni sono valide dopo un mese dalla presentazione. La morosità si verifica dopo sei mesi dalla scadenza dell’esigibilità della quota sociale, il cui termine è fissato dal Consiglio di Presidenza. L’indegnità contempla qualsiasi ipotesi di natura morale, professionale e deontologica e deve essere deliberata dal Consiglio di Presidenza mediante votazione segreta che raccolga un numero di voti pari a due terzi dei componenti. Il socio ha diritto di essere sentito dal Consiglio di Presidenza e di essere difeso da un socio competente ed inoltre successivamente può appellarsi al Consiglio dei Probiviri il cui parere sarà determinante e non ammette ricorsi.

ART. 7
A tutti i Soci (eccezione fatta per i Soci Fondatori, i Membri di Presidenza e i Soci Onorari) verrà richiesta una quota associativa annua, il cui ammontare sarà fissato di anno in anno dal Consiglio di Presidenza e approvato dall’Assemblea generale dei Soci. È prevista l’intrasmissibilità della quota e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 8
Presso l’Associazione sarà depositato un Albo contenente i nominativi e le categorie di appartenenza di tutti i soci. Tale Albo sarà annualmente aggiornato.

ART. 9
L’Associazione, fondata nel 1975, durerà sino al 31 dicembre 2000. Tale termine verrà rinviato automaticamente di quinquennio in quinquennio salvo delibera specifica di scioglimento del Consiglio di Presidenza, approvata dall’Assemblea Generale dei Soci. Le cariche sociali si rinnovano tutte nel primo anno di ogni quinquennio anche se, per sostituire un posto vacante, la carica è stata attribuita negli anni successivi al primo.

ART. 10
Gli organi rappresentativi, legislativi, di governo, di controllo sono i seguenti:
A) Comitato Onorario di Presidenza;
B) Assemblea Generale dei Soci;
C) Consiglio di Presidenza;
D) Consiglio di Coordinamento;
E) Consigli delle Sedi Locali;
F) Consiglio dei Revisori dei Conti;
G) Collegio dei Probiviri.

ART. 11
Il Comitato Onorario di Presidenza, i cui membri sono nominati dal Consiglio di Presidenza, è formato da personalità eminenti della cultura e della ricerca scientifica, i cui rapporti si possono riferire direttamente o indirettamente agli ambiti di ricerca del Training Autogeno o della Psicoterapia Autogena. Tale Comitato può essere convocato dal Presidente dell’Associazione, congiuntamente al Consiglio di Presidenza, qualora quest’ultimo ravvisi l’opportunità di elaborare le prospettive scientifiche e di ricerca dell’Associazione usufruendo dell’apporto teorico dei Soci Onorari. Fra i membri del Comitato Onorario può essere
eventualmente individuata la figura di Presidente Onorario.

ART. 12
L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo legislativo dell’Associazione ed ha le seguenti funzioni e poteri:
a) su proposte elaborate dal Consiglio di Presidenza discute e approva gli orientamenti che l’Associazione deve seguire, il regolamento interno o le eventuali modifiche dello stesso; dà consulenza ai Soci Fondatori per un’eventuale modifica di norme
statutarie;
b) approva il bilancio annuale, entro il primo semestre dalla chiusura dell’esercizio, sentito il parere dei Revisori dei Conti;
c) delibera l’ammontare della quota associativa proposta dal Consiglio di Presidenza;
d) nomina i Revisori dei Conti e i Probiviri.
L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente al quale spetta anche di convocarla. Le convocazioni devono essere almeno una all’anno, in occasione del Seminario Nazionale I.C.S.A.T. Altre convocazioni, ordinarie e straordinarie, possono essere effettuate o dal Presidente o da metà più uno dei membri del Consiglio di Presidenza, o da un terzo dei membri del Consiglio di Coordinamento o dal 10% dei Soci Onorari.

ART. 13
Il Consiglio di Presidenza è l’organo di governo dell’Associazione.
a) È costituito dai Soci Fondatori, da un membro aggiunto da questi nominato, da un rappresentante del Consiglio di Coordinamento e da altri Soci, eletti a maggioranza semplice, necessari a ricoprire le cariche di:
1. Presidente
2. Vicepresidente
3. Direttore
4. Segretario Scientifico
II Segretario, può essere anche scelto fra persone non soci I.C.S.A.T. Non è membro del Consiglio di Presidenza.
b) Elabora le leggi quadro e il regolamento interno e le variazioni delle norme dello stesso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci: qualora le variazioni alle norme del regolamento abbiano carattere d’urgenza possono essere attuate dal Consiglio di Presidenza purché approvate all’unanimità e sottoposte poi a ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci.
c) Delibera su ogni attività dell’Associazione.
d) Propone i nominativi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti all’approvazione dell’Assemblea Generale di Soci.
e) Conferisce la qualifica di Soci Onorari a eminenti personalità come da Art. 5c; può inoltre conferire, senza sottoporre a particolari esami, la qualifica di Soci Didatti a persone con risaputa preparazione e particolari meriti nel campo degli studi e della ricerca sul Training Autogeno e sulla Psicoterapia Autogena o Bionomica.
f) Determina la competenza territoriale delle Sezioni Locali qualora, per motivi particolari, non sia possibile mantenere l’assetto regionale; l’eventuale variazione va fatta solo frazionando o accorpando regioni.
Il Consiglio di Presidenza deve essere convocato, in convocazione ordinaria, una volta l’anno in occasione del Seminario Nazionale dell’I.C.S.A.T. e possibilmente altre due volte in modo da avere una frequenza quadrimestrale; può essere convocato, in convocazione straordinaria, o dal Presidente o da un terzo dei suoi membri. Le lettere di convocazione devono essere spedite almeno quindici giorni prima e devono contenere l’ordine del giorno.
Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza semplice; nel caso di parità vale il voto concorde dei Soci Fondatori.
1) Il Presidente ha i seguenti poteri e compiti:
a) convocare e presiedere sia 1’Assemblea Generale dei Soci, siail Consiglio di Presidenza;
b) dare mandato alle delibere del Consiglio di Presidenza;
c) dare il veto quando una norma o un’iniziativa dell’Assemblea Generale o del Consiglio di Presidenza o di altri organi dell’Associazione non corrisponda alle premesse contenute nello Statuto;
d) rappresentare ufficialmente l’Associazione.
2) Il Vice Presidente presiede le Assemblee e i Consigli in caso di assenza del Presidente e ne assume i compiti su sua precisa e specifica delega.
3) Il Direttore organizza e dirige ogni attività dell’Associazione deliberata dal Consiglio di Presidenza. Attenendosi allo spirito e alle prerogative dell’iniziativa deliberata, ha possibilità di muoversi concretamente con ampio margine di discrezionalità anche per quanto riguarda la parte finanziaria. Il Direttore attiva una segreteria che non assolve solo le funzioni esecutive, ma di concerto con lui, partecipa alle attività organizzative e scientifiche dell’associazione. (Ciò vale anche per gli altri membri del Consiglio di Presidenza qualora sia stato dato loro esplicitamente il mandato di attuare determinate iniziative). Il Direttore è il rappresentante legale dell’Associazione.
4) Il Coordinatore delle Sedi Locali viene eletto dai rappresentanti delle stesse, scegliendolo fra uno di loro. Ha il compito di coordinare le attività delle Sedi Locali fra loro e con quelle nazionali attenendosi alle norme e alle decisioni del Consiglio di Coordinamento e del Consiglio di Presidenza.
5) II Segretario Scientifico elabora e mette in atto le strategie e le iniziative di ricerca scientifica deliberate dal Consiglio di Presidenza.
6) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea generale dei Soci e dei Consigli di Presidenza e coordina ed assolve alle funzioni di segreteria usufruendo del supporto tecnico di una segretaria propria e/o convenzionata all’I.C.S.A.T., sia stabilmente che pro-tempore per l’organizzazione di un evento straordinario come può essere un congresso.

ART. 14
Il Consiglio di Coordinamento è costituito dai Rappresentanti delle Sedi Locali ed è presieduto dal Coordinatore delle Sedi Locali; ha la funzione di coordinare le iniziative fra loro e con quelle nazionali. Esprime un suo rappresentante in seno al Consiglio di Presidenza. In convocazione ordinaria viene convocato, da chi lo presiede, una volta l’anno, in occasione del Seminario I.C.S.A.T.; ci possono essere anche convocazioni straordinarie effettuate o dal Coordinatore delle Sedi Locali o da almeno 7 rappresentanti regionali oppure dal Presidente dell’Associazione che, in questo caso, presiederà la riunione.

ART. 15
I Consigli delle Sedi Locali sono formati da tutti i Soci I.C.S.A.T. residenti nell’area territoriale attribuita dal Consiglio di Presidenza a quella Sede Locale. Essi scelgono, fra gli Studi messi gratuitamente a disposizione dai soci, una sede in cui riunirsi. I soci inoltre scelgono il “Rappresentante di Sede Locale” fra coloro che:
1. sono soci da almeno 5 anni;
2. hanno il titolo legale di psicoterapeuta;
3. hanno la qualifica I.C.S.A.T. di Didatti;
4. esplicano la loro attività professionale di Psicoterapeuta prevalentemente mediante la Psicoterapia Autogena.
Lo studio designato potrà fregiarsi della dicitura “Sede Legale I.C.S.A.T.” e il rappresentante del titolo “Rappresentante di Sezione Locale I.C.S.A.T.”. Il Rappresentante di Sede Locale presiede il Consiglio della Sede Locale e lo convoca ogni qualvolta lui o altri Soci ravvisino l’opportunità di riunirsi per studio, ricerca o mettere in atto iniziative di carattere locale. Qualora ci siano Sedi Locali con numero molto limitato di Soci, i rispettivi Consigli possono fondersi e costituire un unico Consiglio. I responsabili di sezione devono informare tempestivamente di ogni attività il Coordinatore delle Sedi Locali. Le lettere di convocazione potranno essere commissionate alla Segreteria Nazionale, oppure le spese di materiale saranno rimborsate.

ART. 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due persone nominate dall’Assemblea Generale dei Soci.

ART. 17
Il Consiglio dei Probiviri è costituito da tre membri, nominati dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio di Presidenza.

ART. 18
L’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio di Coordinamento, i Consigli delle Sedi Locali saranno considerati validi in prima convocazione. Ogni socio può farsi rappresentare nelle Assemblee o nei Consigli da un altro socio, membro di diritto di quello specifico organo, per mezzo di delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

ART. 19
II patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, dalle quote di partecipazione di eventuali congressi e dai beni strumentali, acquistati o donati, necessari per il funzionamento tecnico dell’Associazione. Eventuali rimanenze di bilancio saranno riportate in attivo nell’esercizio successivo oppure verranno integralmente spese per acquisto di opere o documentazioni riguardanti il Training Autogeno e la Psicoterapia Autogena. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità.

ART. 20
Per quanto non esplicitamente scritto in questo statuto ci si attiene alle norme della legislazione vigente.